Cass. pen. n. 23400 del 14 febbraio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE - Doglianza basata sull'assoluta mancanza di motivazione del "periculum in mora" nel provvedimento genetico - Nullità generale del provvedimento - Sussistenza - Conseguenze - Necessità di specifica deduzione della doglianza, mediante la prospettazione della violazione del disposto degli artt. 309, comma 9 e 324, comma 7, cod. proc. pen. - Sussistenza - Ragioni.


In tema di ricorso per cassazione, deve formare oggetto di specifica deduzione, mediante la prospettazione della violazione del disposto degli artt. 309, comma 9 e 324, comma 7, cod. proc. pen., la mancanza assoluta di motivazione del decreto di sequestro preventivo in punto di "periculum in mora", causativa della nullità radicale di tale provvedimento e, pertanto, non integrabile dal Tribunale del riesame, posto che la Corte di cassazione, diversamente da quanto avviene per le ordinanze dispositive di misure cautelari personali ex art. 292, comma 2, cod. proc. pen., non può rilevarla d'ufficio.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 3038 del 2024

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2

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