14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2074 del 5 marzo 1997
Posted at 20:26h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nel caso in cui la pena per il delitto – nella specie ritenuto tentato – di atti di libidine violenti, di cui all’art. 521 c.p., non sia stata fissata nei limiti minimi, non viene in discussione l’applicazione della legge 15 febbraio 1996, n. 66. [ Norme contro la violenza sessuale ]: in tal caso il raffronto tra la normativa abrogata e quella sopravvenuta deve essere risolto nell’applicare la disposizione del 1930, che, con riferimento ai massimi edittali irrogabili, è più favorevole.
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