14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2909 del 9 marzo 1987
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del reato di atti di libidine violenti, è sufficiente il dolo generico, consistente nella volontà libera e cosciente di commettere gli atti contro il consenso della persona offesa o nonostante l’invalidità di essa per i casi di violenza presunta, con la consapevolezza del carattere libidinoso degli stessi, essendo irrilevanti i motivi che eventualmente abbiano spinto l’agente a tale comportamento. Il dolo, tuttavia non inest in re ipsa, non può cioè essere presunto ma va accertato in relazione alla particolarità della fattispecie.
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