Cass. pen. n. 12697 del 21 settembre 1989
Testo massima n. 1
In tema di atti di libidine violenti, per integrare la violenza presunta non occorre uno stato di vera e propria infermità mentale, bensì è sufficiente che il soggetto passivo versi in condizioni tali da togliere comunque in tutto o in parte la capacità di esprimere un valido consenso e da impedirgli di respingere efficacemente gli atti sessuali dell'agente.