Cass. civ. n. 23351 del 29 agosto 2024
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - SANATORIA Notificazione della citazione - Errata indicazione del nominativo del convenuto nell'atto e nella relata di notificazione - Nullità - Condizioni e limiti - Fattispecie.
L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria. (Nella specie, la S.C. - in relazione ad un processo esecutivo caratterizzato, ex latere creditoris, da una parte plurisoggettiva costituita da 23 creditori procedenti assistiti dal medesimo avvocato - ha escluso la nullità del ricorso in opposizione, con cui la parte opposta era stata evocata come "Amici Marco più ventidue", senza un'analitica specificazione dei nominativi di tutti i procedenti, nonché della sua notificazione, eseguita al difensore della parte così identificata).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 160
Cod. Proc. Civ. art. 156
Cod. Civ. art. 163 com. 3 lett. 2
Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 1 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 2 CORTE COST.