14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12784 del 18 dicembre 1991
Testo massima n. 1
Al fine di accertare l’elemento della costrizione nel delitto di cui all’art. 519 c.p. non è utile comparare la condotta del soggetto passivo rispetto a parametri comportamentali prevedibili e dettati dall’esperienza, in specie quando la violenza avvenga in condizioni di luogo e di tempo di abituale affidabilità, ovvero in situazioni sulle quali incidano fattori sociali ed ambientali. Sicché commette il delitto di violenza carnale il medico che approfitta dello stato di prostrazione e di soggezione in cui la parte offesa versa per educazione e costume nel corso di visita ginecologica, che investe la sfera più intima della personalità di una donna.
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