14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1965 del 12 ottobre 1995
Testo massima n. 1
In tema di violenza carnale, il reato è perseguibile di ufficio ogni qual volta sia connesso, sia pure solo dal punto di vista investigativo, con altri delitti perseguibili di ufficio, come sono ad esempio i reati di induzione e agevolazione della prostituzione. In tali casi infatti, poiché sul fatto di violenza l’attività istruttoria deve puntare l’attenzione in relazione a reati perseguibili di ufficio, non permane alcuna ragione per tutelare, attraverso la procedibilità a querela, la riservatezza della persona offesa. A maggior ragione sarà perseguibile di ufficio il reato di violenza quando alla madre della parte lesa venga contestato il reato di concorso morale nel delitto di violenza carnale.
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