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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 27250 del 12 luglio 2007

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 27250 del 12 luglio 2007

Testo massima n. 1

Deve essere esclusa la configurabilità del reato di cui all’art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 [ tutela del made in Italy ] nel caso in cui i prodotti agroalimentari o vegetali, commercializzati come prodotti in Italia in quanto recanti la stampigliatura made in Italy abbiano subito in Italia un processo di lavorazione o di trasformazione «sostanziale» pur provenendo dall’estero in tutto od in parte la materia prima utilizzata per produrli. [ Nella specie, si trattava di macedonia di frutta in cui una modesta percentuale del prodotto era di provenienza estera nonché di prugne allo sciroppo raccolte interamente all’estero; la Corte, nell’enunciare il predetto principio, ha precisato che, ai fini della citata disposizione di legge, se, normalmente, per i prodotti agroalimentari, per «paese di origine» deve intendersi quello in cui i prodotti sono stati raccolti ovvero quello dove la merce è stata interamente ed esclusivamente ottenuta dai prodotti ivi raccolti o dai loro derivati, nel caso in cui si tratti di prodotti non commercializzati così come prodotti ovvero non ottenuti interamente ed esclusivamente da prodotti raccolti in un determinato paese o dai loro derivati, il criterio per determinarne l’origine è quello fissato dall’art. 24 del codice doganale europeo, che lo individua in quello ove è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ].

Testo massima n. 1

In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, per quanto riguarda i prodotti agroalimentari, la disciplina dettata dall’art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 [ tutela del made in Italy ], deve essere interpretata nel senso che l’origine degli stessi è definita dalla loro derivazione geografica ed indipendentemente dalla localizzazione delle fasi di lavorazione esclusivamente per i prodotti recanti marchio DOP [ denominazione di origine protetta ] ovvero IGP [ indicazione geografica protetta ] attributivi di una garanzia di tipicità e di qualità, mentre per tutti gli altri prodotti agroalimentari «generici» perchè sprovvisti di detti marchi, per stabilirne l’origine deve farsi riferimento ai criteri dettati dagli artt. 23 e 24 del codice doganale europeo [ Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 ].

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