14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4066 del 7 maggio 1997
Testo massima n. 1
Il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci si consuma con la messa in vendita o in circolazione di tali prodotti. Non è quindi penalmente rilevante la loro mera detenzione senza che gli stessi possano dirsi in vendita, non consentendo l’art. 517 c.p., quanto alla messa in vendita, la figura del tentativo. [ Nella specie, relativa a rigetto di ricorso del P.M., la S.C. ha osservato che, trattandosi di un reato di pericolo, la cui obiettività giuridica è data dalla tutela dell’ordine economico che deve essere garantito dagli inganni tesi ai compratori e resi possibili dai complessi e quotidiani rapporti, rapidi e superficiali, con i venditori al dettaglio o con i gestori di pubblici esercizi, correttamente è stata riconosciuta l’inidoneità della condotta dell’agente a trarre in inganno l’eventuale acquirente dei prodotti con false griffe detenuti per la vendita, tenuto conto sia della personalità dell’agente – cittadino extracomunitario, che comunemente non gode di fiducia da parte di eventuali acquirenti circa l’originalità dei prodotti offerti – sia della grossolanità della contraffazione, la cui riconoscibilità da parte di un consumatore di media diligenza «in ogni passaggio commerciale del prodotto successivo a quello originato dall’ambulante extracomunitario» esclude la configurabilità del reato sotto il profilo, segnalato dal ricorrente, che il bene possa pervenire a terzi meno appariscenti e in grado di esitarlo con maggiore credibilità ].
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