14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 14644 del 20 aprile 2005
Posted at 20:26h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di elemento oggettivo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci [ art. 517 c.p. ], la condotta di messa in vendita o di messa in circolazione si verifica quando il prodotto esce dalla sfera di custodia del fabbricante per un qualsiasi scopo che non escluda la possibilità di circolazione. [ Nel caso di specie i prodotti recanti segni mendaci erano detenuti nel deposito di un centro commerciale in attesa della loro distribuzione finale nei punti vendita ].
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