14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3625 del 4 giugno 1981
Testo massima n. 1
Il passaggio coattivo di acqua, previsto dall’art. 1033 c.c., ben può essere richiesto in perpetuo — e cioè per un tempo indeterminato — qualora, sulla scorta di una concessione soggetta a rinnovazione tacita ad ogni successiva scadenza, sia incerta, ma presumibilmente non breve, la futura durata della disponibilità dell’acqua; fermo, in tal caso, il principio che, venuta meno siffatta disponibilità, anche il peso per il fondo coattivamente assoggettato debba venire a cessare. Ed è compito del giudice del merito — il cui accertamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione — valutare, in relazione alle peculiari, concrete circostanze, se ricorre il suddetto requisito.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
La nozione di «acque d’ogni specie», posta dall’art. 1033 c.c. in tema di servitù di passaggio coattivo, prescinde dal grado di impurità delle acque stesse e dalla presenza di sostanze recate allo stato di sospensione, includendovi anche quelle luride per la presenza di rifiuti, purché questi ultimi non siano di tale entità da far escludere che si tratti di scarico di acqua.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]