14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 37139 del 13 ottobre 2005
Testo massima n. 1
È configurabile il tentativo nel reato di cui all’art. 517 c.p., allorché vengano presentati per lo sdoganamento prodotti industriali con segni mendaci in quanto può costituire atto idoneo, diretto in modo non equivoco, a mettere la merce in circolazione ovvero a porla in vendita.
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Testo massima n. 1
In tema di elemento oggettivo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la condotta descritta con la formula «mette altrimenti in circolazione» si riferisce a qualsiasi attività con cui si miri a far uscire a qualsiasi titolo la res dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, ossia a qualunque operazione di movimentazione della merce. Ne consegue che la mera presentazione di prodotti industriali con segni mendaci alla dogana per lo sdoganamento può integrare la condotta prevista dall’art. 517 c.p.
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