14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2250 del 8 marzo 1985
Testo massima n. 1
Il reato di cui all’art. 517 c.p., punendo chi mette in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi e segni distintivi nazionali ed esteri atti ad indurre il compratore in inganno sull’origine, provenienza o qualità, quindi indipendentemente da ogni contraffazione, punisce anche chi mette in circolazione prodotti con nomi, marchi e segni distintivi genuini, cioè non contraffatti, ma illegittimi, in quanto illegittimamente sostituiti a quelli originari e quindi idonei ad indurre in inganno il compratore sull’origine e provenienza della merce. [ Fattispecie in cui in motocicli assemblati erano state cancellate le originarie diciture giapponesi apponendone altra italiana ].
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