14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 27986 del 9 luglio 2008
Testo massima n. 1
La riproduzione di una figura o di un personaggio di fantasia che costituisce esso stesso marchio o segno distintivo del prodotto [ c.d. marchio figurativo ] impone, ai fini della configurabilità del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci [ art. 517 c.p. ], che detta raffigurazione sia idonea ad ingenerare in qualche modo confusione nei consumatori in ordine ad una determinata origine, provenienza o qualità della merce risultante dal marchio apposto e regolarmente registrato; diversamente, il fumus del predetto reato non è ipotizzabile ove la riproduzione abusiva delle immagini apposte sugli oggetti ha solo la funzione di richiamare l’interesse dei possibili acquirenti per venire incontro ai gusti della clientela.
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Testo massima n. 1
n tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la riproduzione di una figura o di un personaggio di fantasia di per sé costituente marchio o segno distintivo del prodotto [ cosiddetto marchio figurativo ] impone, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 517 c.p., che detta raffigurazione sia idonea ad ingenerare in qualche modo confusione nei consumatori in ordine ad una determinata origine, provenienza o qualità della merce risultante dal marchio apposto e regolarmente registrato ; diversamente, il fumus del predetto reato non è ipotizzabile ove la riproduzione abusiva delle immagini apposte sugli oggetti ha solo la funzione di richiamare l’interesse dei possibili acquirenti per venire incontro ai gusti della clientela. [ Fattispecie in tema di sequestro preventivo di grembiuli recanti immagini riproducenti personaggi di fumetti o cartoni animati ].
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