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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 28905 del 8 luglio 2013

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 28905 del 8 luglio 2013

Testo massima n. 1

Il reato di cui all’art. 517 c.p. è integrato dalla somiglianza del segno distintivo tale da creare confusione nel consumatore mediamente diligente sulla provenienza del prodotto, non essendo necessaria né la registrazione o il riconoscimento del marchio, né la sua effettiva contraffazione né, infine, la concreta induzione in errore dell’acquirente sul bene acquistato. [ Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato con riferimento alla messa in vendita di un orologio da polso che conteneva dati identificativi ed un marchio molto simili a quello di un modello brevettato ].

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