14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11119 del 22 novembre 1985
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in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, l’art. 517 c.p., tutela l’onestà degli scambi commerciali: pertanto è sufficiente ad integrare la condotta criminosa l’uso di un nome o marchio che, senza essere contraffatti, risultino idonei ad indurre in errore il consumatore circa l’origine, la provenienza o la qualità del prodotto.
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