14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2003 del 15 gennaio 2008
Testo massima n. 1
In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, deve escludersi la natura di reato di pericolo del delitto di cui all’art. 517 c.p., in quanto il bene tutelato non è l’interesse dei consumatori o quello degli altri produttori, ma è l’interesse generale concernente l’ordine economico, sicché il mettere in vendita o porre altrimenti in circolazione prodotti con segni mendaci costituisce già una lesione effettiva e non meramente potenziale della lealtà degli scambi commerciali.
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Testo massima n. 1
In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, è configurabile il tentativo del reato di cui all’art. 517 c.p. [ nella specie, ravvisabile nel rinvenimento di un punzone metallico utilizzato per la produzione di merce con marchio ingannevole ], in quanto il fatto stesso della disponibilità di un punzone può costituire attività idonea diretta in modo non equivoco a produrre e mettere in circolazione merce con tale marchio.
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