14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12492 del 28 dicembre 1995
Testo massima n. 1
Il formaggio fresco a pasta filata, ottenuto da latte vaccino o da latte misto e comunemente denominato «mozzarella», non è annoverato, al contrario della «mozzarella di bufala», tra i formaggi a denominazione di origine ed a denominazione tipica, mancando del riconoscimento previsto dalla L. 10 aprile 1954, n. 125; può contenere pertanto sostanze grasse in percentuale minima non predeterminata, con l’onere tuttavia per il produttore di indicare nell’etichetta, per informazione del consumatore, la quantità di materia grassa contenuta [ e la conseguente qualità del formaggio ] quando questa sia inferiore al venti per cento o compresa tra il venti ed il trentacinque per cento [ art. 53, commi 1 e 2, L. 19 febbraio 1992, n. 142, che ha abrogato l’art. 1, R.D.L. 17 maggio 1938, n. 1177, il quale prevedeva per il formaggio «mozzarella» una percentuale di grassi non inferiore al quarantaquattro per cento ].
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