Cass. pen. n. 8292 del 9 marzo 2006

Testo massima n. 1


Il delitto di cui all'art. 516 c.p., vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, copre l'area della semplice immissione sul mercato ed è sussidiario rispetto a quello di cui all'art. 515 c.p., frode in commercio, atteso che nell'ipotesi di materiale consegna della merce all'acquirente, o di atti univocamente diretti a tale fine, il reato è quello di cui al citato art. 515 c.p., rispettivamente nella forma consumata o tentata, assorbente rispetto a quello di cui all'art. 516 c.p. *.

Normativa correlata