14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 19625 del 28 aprile 2003
Testo massima n. 1
Il delitto di cui all’art. 516 c.p., vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, rappresenta una forma di tutela avanzata rispetto al reato di frode in commercio di cui all’art. 515 c.p., in quanto relativo ad una fase preliminare ed autonoma rispetto alla relazione commerciale vera e propria, che si consuma con la messa in commercio delle cose non genuine, configurando un reato di pericolo. [ In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto configurato il reato de quo nella detenzione presso un esercizio commerciale di prodotti alimentari di sostanze non genuine, se accompagnata da comportamenti rivelatori del fine di vendere e di commerciare ].
[adrotate group=”13″]