14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8662 del 25 luglio 1998
Testo massima n. 1
Il delitto di cui all’art. 516 c.p. si consuma nel momento in cui la sostanza è messa in vendita o altrimenti in commercio, senza che sia richiesta la vendita effettiva. Tale commercializzazione coincide con il momento in cui la merce esce dalla disponibilità del produttore per entrare nel mercato. Ciò significa che anche per tale delitto è configurabile il tentativo, che si realizza quando ancora la merce non è uscita dalla disponibilità del produttore, ma questi abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla commercializzazione effettiva del prodotto. [ Nella specie la Corte ha configurato il tentativo nel trasferimento del prodotto dallo stabilimento di produzione ad un deposito separato ].
Testo massima n. 1
Per sostanza alimentare si intende qualsiasi materia, solida, liquida o gassosa, destinata alla alimentazione, cioè al nutrimento corporale. Perciò, senza violare il principio di cui all’art. 1 c.p., e senza ricorrere ad alcuna interpretazione estensiva o analogica, deve affermarsi che il reato di cui all’art. 516 c.p. ha per oggetto materiale non solo le sostanze alimentari solide, ma anche quelle liquide, come le bevande.
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