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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 419 del 2 aprile 1971

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 419 del 2 aprile 1971

Testo massima n. 1

Non è genuino il prodotto depauperato di elementi nutritivi caratteristici, come il formaggio che abbia una percentuale di sostanza grassa inferiore a quella stabilita dalla legge. La produzione e messa in vendita di un formaggio [ nella specie provolone ] deficiente di sostanza grassa e, quindi, non genuino, integra il delitto previsto dall’art. 516 c.p., nel quale rimane assorbita la contravvenzione prevista dall’art. 5 lett. a ] L. 30 aprile 1962, n. 283.

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