14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 181 del 29 gennaio 1974
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in Massimario
Testo massima n. 1
La produzione e la vendita di pane contenente umidità superiore al limite massimo consentito integra il reato di cui all’art. 516 cod. pen. [ vendita di sostanze alimentari non genuine ]. Infatti, si ha la non genuinità del prodotto anche quando, per difetto di manipolazione o di cottura, o comunque per l’uso eccessivo o indiscriminato dei componenti idrici della manipolazione, il prodotto stesso risulti privo dei necessari requisiti di commestibilità.
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