Cass. pen. n. 181 del 29 gennaio 1974

Testo massima n. 1


La produzione e la vendita di pane contenente umidità superiore al limite massimo consentito integra il reato di cui all'art. 516 cod. pen. (vendita di sostanze alimentari non genuine). Infatti, si ha la non genuinità del prodotto anche quando, per difetto di manipolazione o di cottura, o comunque per l'uso eccessivo o indiscriminato dei componenti idrici della manipolazione, il prodotto stesso risulti privo dei necessari requisiti di commestibilità.

Normativa correlata