14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8675 del 20 ottobre 1983
Testo massima n. 1
L’art. 13 della L. 30 aprile 1962, n. 283 vieta esplicitamente l’uso di nomi impropri nella vendita o propaganda di sostanze alimentari e tende alla difesa della generalità dei possibili acquirenti e particolarmente di coloro che hanno minore attitudine a rendersi conto, da sé medesimi, delle manovre ingannevoli degli altri, e ciò a prescindere dal fatto che avvenga o no l’atto di commercio. Con l’art. 515 c.p., invece, il legislatore ha inteso proteggere il consumatore dalle frodi commesse nei suoi confronti nell’atto dell’esercizio del commercio. Avendo, pertanto, i due reati diversa obiettività giuridica è ipotizzabile il concorso ai sensi dell’art. 81 cod. penale.
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