14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6667 del 5 giugno 1998
Posted at 20:26h
in Massimario
Testo massima n. 1
La fattispecie di vendita di sostanze alimentari non genuine, di cui all’art. 516 c.p., risulta essere sussidiaria rispetto a quella dell’art. 515 c.p. — frode nell’esercizio del commercio — e copre l’area della mera immissione sul mercato, cioè una attività preparatoria alla frode in commercio. Se avviene la materiale consegna della merce all’acquirente, o atti univocamente diretti a tale fine, il reato ipotizzabile è quello previsto dall’art. 515 c.p., rispettivamente nella forma consumata o tentata.
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