14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5068 del 31 gennaio 2013
Testo massima n. 1
Integra il reato di frode nell’esercizio del commercio [ art. 515 cod. pen. ] – e non quello di cui all’art. 474 cod. pen. [ introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi ] – l’apposizione di una falsa marcatura ‘CÈ su beni posti in commercio che ne siano privi, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 515 cod. pen. fa riferimento al marchio come elemento che serve ad attestare la conformità del prodotto a normative specifiche, ed è posta a tutela degli acquirenti dei beni, siano essi consumatori finali oppure commercianti intermediari nella catena distributiva, mentre la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 474 cod. pen. fa riferimento al marchio come elemento [ segno o ‘logò ] idoneo a distinguere il singolo prodotto industriale rispetto ad altri.
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