14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10108 del 24 settembre 1994
Testo massima n. 1
L’offerta in vendita di un prodotto ittico in avanzato stato di scongelamento senza indicazione della sua origine di prodotto congelato, considerato il sicuro naturale completarsi dello scongelamento, integra condotta idonea e diretta in modo non equivoco alla consegna alla potenziale clientela di un prodotto diverso da quello legittimamente atteso e pertanto, a livello di tentativo, il reato di frode in commercio: con siffatta attività viene, infatti, a realizzarsi la dissimulazione [ ad un certo punto integrale ] dell’origine congelata del prodotto, con conseguente inganno degli acquirenti.
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