14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12204 del 26 ottobre 1999
Testo massima n. 1
La detenzione in un ristorante di cibi surgelati o congelati, senza che di tale stato di conservazione sia fatta menzione nella lista delle vivande destinata ai clienti, non corredata da altri elementi circostanziali, non integra gli estremi del tentativo di frode nell’esercizio del commercio [ articoli 56 e 515 c.p. ] attesoché occorre che siano individuati e specificati gli atti diretti in modo non equivoco a consegnare o servire concretamente ai clienti cose diverse da quelle dichiarate nelle liste dei cibi.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]