Cass. civ. n. 23233 del 28 agosto 2024

Testo massima n. 1


RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Danno da responsabilità civile - Domanda risarcitoria - Assenza di particolari specificazioni - Riferimento a tutte le possibili voci di danno ricollegabili al contegno del convenuto - Sussistenza - Onere di indicare i fatti costitutivi della pretesa - Necessità - Fattispecie in tema di asserita violazione dell'art. 163 c.p.c.


In tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta, purché, avendo ad oggetto la richiesta di risarcimento la violazione di un diritto c.d. eterodeterminato, l'attore indichi espressamente i fatti costitutivi che assume essere stati lesivi del proprio diritto.(Nella specie, la S.C. ha escluso, ad opera della decisione impugnata, la violazione dell'art. 163, comma 3, c.p.c., per aver riconosciuto alla parte attrice la possibilità di specificare le voci di danno solo nella comparsa conclusionale).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17408 del 2012

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 4
Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 3