14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4897 del 26 maggio 1983
Posted at 20:26h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nel reato di frode in commercio il soggetto che riceve un danno dalla frode è il consumatore: pertanto la competenza per territorio è quella dell’autorità giudiziaria del luogo in cui è avvenuta la vendita al dettaglio, e non quella del luogo di produzione della merce.
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