Cass. civ. n. 1593 del 7 marzo 1984
Testo massima n. 1
Sia il sequestro che il provvedimento di deposito del documento, relativamente al quale sia stata proposta querela di falso, sono rimessi alla discrezionalità del giudice che deve adottarli ove ne ravvisi la necessità in relazione alle peculiarità del caso concreto senza, peraltro, che siano comminate dalla legge sanzioni di nullità per il mancato adempimento di tali incombenti.