14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3953 del 12 aprile 1995
Testo massima n. 1
L’elemento materiale del delitto di cui all’art. 515 c.p. [ frode nell’esercizio del commercio ] consiste nel consegnare all’acquirente cosa mobile non conforme a quella convenuta ed il termine «consegna» fa riferimento ad un’attività contrattuale [ pattuizione-dichiarazione ] tra venditore ed acquirente, sicché nel sistema di vendita al pubblico adottato dai supermercati il prodotto non solo è offerto al pubblico, ma è anche messo a sua completa disposizione e l’esposizione in vendita coincide con la possibile consegna all’acquirente.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]