14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8383 del 19 febbraio 2003
Posted at 20:26h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il reato di frode in commercio, nel caso di vendita di merce da piazza a piazza, si consuma non nel luogo in cui il venditore si libera della propria obbligazione, ai sensi dell’art. 1510 c.c., con la consegna della merce al vettore o spedizioniere, ma in quello in cui avviene la materiale consegna della stessa merce all’acquirente.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]