Cass. pen. n. 23204 del 12 marzo 2024
Testo massima n. 1
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Reato abituale - Successione di leggi - Norma sopravvenuta sfavorevole - Applicabilità - Sussistenza.
Il delitto di maltrattamenti in famiglia si consuma con la cessazione dell'abitualità delle condotte vessatorie, sicché, qualora la condotta si sia protratta successivamente all'entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69, si applica il regime sanzionatorio più sfavorevole previsto da quest'ultima normativa, a prescindere dal numero di episodi commessi durante la sua vigenza e senza la necessità che gli stessi integrino, di per sé soli, l'abitualità del reato.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Legge 19/07/2019 num. 69
Costituzione art. 2 CORTE COST.
Costituzione art. 25
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 14
Tratt. Internaz. 18/12/1979
Tratt. Internaz. 11/05/2011
Legge 14/03/1985 num. 132 art. 16
Decreto Legge 27/06/2013 num. 77 art. 3