Cass. pen. n. 23203 del 05 marzo 2024

Testo massima n. 1


PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE - Estinzione del rapporto di pubblico impiego ex art. 32-quinquies cod. pen. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fattispecie.


È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32-quinquies cod. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede che la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di pubblico impiego consegua automaticamente alla condanna del dipendente pubblico - nella specie, un magistrato - per i delitti e in relazione all'entità della sanzione ivi contemplati, non violando la norma i principi di ragionevolezza e proporzionalità. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che detta pena accessoria esplica, nella sfera giuridica del magistrato, il medesimo effetto della sanzione disciplinare della rimozione obbligatoria dal servizio conseguente alle condotte di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 109 del 2006, norma quest'ultima ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte cost. con sentenza n. 197 del 2018).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 12676 del 2023

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 32 quinquies
Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. E) CORTE COST.
Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 12 com. 5 CORTE COST.
Costituzione art. 3 CORTE COST.
Costituzione art. 27