14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10913 del 17 settembre 1978
Testo massima n. 1
Risponde del delitto di frode in commercio colui che, nell’esercizio di attività commerciale di deposito di prodotti petroliferi, con il sistema della doppia fatturazione fa ritenere ai clienti di consegnare loro olio combustibile fluido o semifluido, prodotto più pregiato e più caro di prezzo del più vile e meno costoso olio combustibile denso che consegna al suo posto. [ Nel caso del giudizio di merito è stato dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 15 L. 2 luglio 1957, n. 474 relativo al trasporto di oli combustibili con documenti alterati ].
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