14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10872 del 15 novembre 1982
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in Massimario
Testo massima n. 1
Sussiste il reato di frode in commercio nell’ipotesi in cui venga consegnato un prodotto diverso per qualità da quello pattuito: a tal fine è irrilevante che il prodotto medesimo sia conforme alla normativa vigente in materia, qualora esso sia difforme dalle pattuizioni intervenute tra le parti. [ Nella specie trattavasi di calcestruzzo, nella cui composizione era stato sostituito parte del cemento con additivi chimici ].
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