Cass. pen. n. 2886 del 12 aprile 1986

Testo massima n. 1


Si configura il reato di frode in commercio nel fatto di colui che smerci ad alcuni rivenditori quantitativi di zucchero semolato, confezionati meccanicamente in pacchetti di cartone, con contenuto netto risultante inferiore al peso dichiarato per percentuali eccedenti le previste tolleranze (del 2%), allorché risulti per l'entità del fenomeno e per il numero delle forniture che la difformità tra peso dichiarato e peso netto non possa imputarsi a fatto accidentale.