14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 870 del 26 gennaio 1994
Testo massima n. 1
La denominazione di origine «Emmental» spetta soltanto al formaggio fabbricato in Svizzera, in forza del D.P.R. 18 novembre 1953, n. 1099 che ha reso esecutiva in Italia la convenzione internazionale di Stresa del 1 giugno 1951. Da ciò consegue che l’indicazione «Emmental» da parte dell’acquirente postula il riferimento all’«Emmental» svizzero e comporta la consegna di formaggio «Emmental» avente detta origine. Talché, se a tale richiesta il venditore consegna «Emmental» di diversa provenienza senza ottenere il consenso del cliente, egli commette il delitto di frode in commercio [ art. 515 c.p. ], sotto il profilo della dazione di aliud pro alio.
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