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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5127 del 31 maggio 1997

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5127 del 31 maggio 1997

Testo massima n. 1

Una produzione di vino superiore a quella fissata dal disciplinare di produzione non è utilizzabile ai fini della denominazione di origine controllata [ D.O.C. ] indipendentemente dalle cause che hanno determinato l’eccedenza. Può perciò essere legittimamente contestata la violazione dell’art. 515 c.p., fatta salva la verifica della sussistenza dell’elemento psicologico.

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