Cass. civ. n. 14622 del 17 giugno 2010
Testo massima n. 1
La servitù può comportare per il proprietario del fondo servente l'obbligo di un "facere", purché esso costituisca solo un'obbligazione accessoria che non esaurisce l'intero contenuto della servitù, in quanto volto solo a consentirne il completo esercizio. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto compatibile con il contenuto di una servitù di passaggio l'obbligo di tagliare i rami ovvero di potare gli alberi che ne ostacolavano l'esercizio).