14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 44274 del 5 dicembre 2005
Testo massima n. 1
Il reato di frode in commercio può essere commesso non solo quando si consegna una cosa diversa da quella pattuita [ aliud pro alio ], ma anche quando, pur essendoci identità di specie, si consegna una cosa qualitativamente diversa da quella pattuita e tale divergenza qualitativa deve riguardare caratteristiche non essenziali del prodotto, relative alla sua utilizzabilità, al suo pregio qualitativo o al grado di conservazione. [ Nel caso di specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di proscioglimento dei giudici di merito i quali avevano valutato l’insussistenza del reato nella vendita di capi di abbigliamento provenienti dal cosiddetto «mercato parallelo», ossia dalla stessa ditta produttrice del mercato primario, atteso che le divergenze tra i prodotti erano del tutto marginali e mancava la prova che l’imputato avesse venduto i capi di abbigliamento affermandone falsamente la provenienza dal mercato primario ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]