14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2617 del 21 gennaio 2014
Testo massima n. 1
In tema di tutela degli alimenti, la consegna di un tipo di prosciutto diverso da quello indicato nell’etichetta e protetto da denominazione di origine integra il reato previsto dall’art. 515 e 517 bis cod. pen. che, avendo per oggetto la tutela del leale esercizio del commercio, protegge sia l’interesse del consumatore a non ricevere una cosa differente da quella richiesta, sia quello del produttore a non vedere i propri articoli scambiati surrettiziamente con prodotti diversi. [ Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto la configurabilità del reato nell’ipotesi di confezioni riportanti sull’etichetta le denominazioni “Prosciutto di Parma” e “Prosciutto San Daniele, sebbene le attività di affettamento del prodotto fossero avvenute con modalità diverse da quelle previste nel Disciplinare D.O.P. ].
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