Cass. pen. n. 2318 del 17 ottobre 2023

Testo massima n. 1


GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO - Imputato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa - Legittimo impedimento a comparire - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.


Non costituisce legittimo impedimento a comparire dell'imputato la sottoposizione alla misura coercitiva di cui all'art. 282-ter cod. proc. pen., atteso che le relative prescrizioni di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza fisica da tali luoghi o dalla persona offesa, anche se disposte cumulativamente, non comportano una limitazione della libertà di movimento del soggetto gravato che abbia carattere assoluto, da doversi ritenere sussistente anche nel contesto "protetto" dell'udienza, neppure nei casi di prevista partecipazione ad essa della persona offesa, sicché non si pone alcuna esigenza di autorizzare l'imputato a presenziare al dibattimento.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 26622 del 2022

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter