14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1833 del 1 marzo 1983
Testo massima n. 1
In tema di frode in commercio, la responsabilità dei singoli preposti è configurabile nelle aziende di notevoli dimensioni, purché vi sia una suddivisione di attribuzioni con assegnazione di compiti esclusivamente personali a determinati soggetti. E’ però necessario che la ripartizione delle funzioni risulti in modo non equivoco da norme interne e risponda ad esigenze effettive, concrete e costanti dell’azienda. Nelle aziende di notevoli dimensioni i titolari [ amministratori o legali rappresentanti ], in mancanza dell’assegnazione di specifici compiti a determinati soggetti, sono responsabili del reato di frode in commercio, essendo tenuti ad osservare e far osservare tutte le disposizioni imperative concernenti gli aspetti dell’attività aziendale.
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