14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4827 del 4 giugno 1986
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in Massimario
Testo massima n. 1
Con la norma di cui all’art. 515 c.p., [ frode nell’esercizio del commercio ] il legislatore mira soprattutto a tutelare l’interesse dello Stato nel leale esercizio del commercio. Pertanto, l’atteggiamento psicologico del compratore non assume rilevanza rispetto alla consegna di cosa diversa da quella dichiarata e la punibilità del venditore non è esclusa dal fatto che l’acquirente sapeva preventivamente che gli sarebbero stati consegnati prodotti per qualità diversi da quelli richiesti.
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