Cass. pen. n. 9750 del 11 marzo 2010

Testo massima n. 1


Al fine della configurabilità del delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, che è reato di pericolo, è del tutto irrilevante la mancanza di un concreto effetto della condotta sul piano dei rapporti commerciali, bastando a integrarlo il solo compimento, con modalità violente o minacciose, di atti di concorrenza.

Normativa correlata