14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 15381 del 22 aprile 2010
Posted at 20:27h
in Massimario
Testo massima n. 1
La misura di sicurezza applicata con sentenza dal tribunale per i minorenni cui il G.i.p. abbia trasmesso gli atti ai sensi dell’art. 37, comma terzo, D.P.R. n. 448 del 1988, non è definitiva fino a che nei confronti del destinatario della stessa non sia pronunciata sentenza di condanna irrevocabile. [ Fattispecie di misura di sicurezza del ricovero in riformatorio giudiziario da ritenersi provvisoria stante la pendenza dei termini per la presentazione dell’appello avverso la sentenza di condanna ].
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