Cass. pen. n. 7624 del 30 luglio 1981

Testo massima n. 1


Nel concorso di persone nel reato, ed anche in quello anomalo, la desistenza può assumere rilevanza soltanto se consiste in un comportamento che impedisce il compimento dell'evento, voluto nel caso del concorso pieno, o soltanto prevedibile in quello anomalo.

Testo massima n. 2


Per la determinazione del reato più grave, ai fini della circostanza attenuante prevista dall'art. 117 c.p., deve essere tenuto conto sia della necessaria diversità qualitativa, dipendente dal titolo, sia della diversità quantitativa, con riferimento alla misura della pena. Per la determinazione del reato più grave, ai fini della circostanza attenuante prevista dall'art. 117 del c.p., non deve tenersi conto dell'attenuante stessa. (La Cassazione ha chiarito che nell'eseguire il raffronto non può prescindersi dalle circostanze, attenuanti ed aggravanti, che ineriscono in concreto alle due ipotesi criminose e dall'eventuale giudizio di comparazione ex art. 69 c.p., mentre non deve tenersi conto dell'attenuante di cui all'art. 117 per l'essenziale ed assorbente ragione che la maggiore gravità deve essere stabilita proprio al fine di accertare se sussiste o meno il presupposto per l'applicazione di detta attenuante).

Normativa correlata