Cass. pen. n. 5522 del 12 maggio 1992
Testo massima n. 1
Il richiamo operato dall'art. 117 c.p. alle condizioni o qualità personali del colpevole o ai suoi rapporti con l'offeso non si riferisce ad uno qualsiasi dei concorrenti, ma ad un concorrente che agisca in maniera analoga a quella che, nei casi di esecuzione monosoggettiva dell'illecito, contraddistingue l'autore. Tra le persone che concorrono nel reato occorre perciò operare una distinzione a seconda che si tratti di concorrenti che agiscono nello stesso modo che se fossero gli attori esclusivi del fatto criminoso ovvero di concorrenti che restano in una posizione subordinata ed accessoria: se l'intraneo rientra nella prima categoria, si ha mutamento del titolo del reato; altrimenti la qualità di intraneo non determina alcuna modificazione sulla qualificazione giuridica del fatto. (Fattispecie di concorso nel reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 c.c.).
Testo massima n. 2
Risponde quale partecipe, ai sensi dell'art. 117 c.p., di concorso nel reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 n. 1 c.c.), l'estraneo che rafforza la risoluzione criminosa dei coautori della falsificazione dei bilanci e libri sociali e ne facilita l'attuazione, attraverso l'acquisto di un cespite della società di cui viene omessa ogni menzione nei bilanci, sì da fornire un quadro della situazione patrimoniale difforme dal vero.